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Torna alle news27/06/2014 La pendenza di una rampa >10% non viola di per sé la normativa in materia di handicap Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 12963 del 09/06/2014 In un giudizio avente ad oggetto la pretesa immutazione dello stato dei luoghi(altimetria e percorso di una servitù) con la costruzione di un rampa al piano seminterrato, la Corte conferma l'orientamento secondo cui il Giudice, in assenza di un testo negoziale che disciplina le modalità di esercizio di una servitù di passaggio, deve valutare la fattispecie contemperando le opposte esigenze tra fondo dominante e servente, rapportandosi all'epoca della costituzione della medesima. Inoltre, la maggiore incomodità dell'esercizio del diritto non può essere rilevata dalla semplice immutazione della sede di transito né dalla presenza di una pendenza pari al 28% in un breve tratto del transito. Infine, la presenza di una pendenza pari al 10% non comporta de plano un vulnus al diritto di passaggio pedonale se il soggetto che invoca la osservanza delle prescrizione della normativa in materia di handicap non allega situazioni di disagio motorio né il Giudicante può sottrarsi dal valutare se l'accoglibilità della domanda sia praticabile in concreto e se non comporti un sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per il dominante.
cfr. Legge 24 marzo 1989, n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale (G.U. 6 aprile 1989, n. 80)
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