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Torna alle news26/06/2014 Il proprietario della siepe tagliata dal vicino può essere risarcito Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 14008 del 19/06/2014 La vicenda parte dal taglio della siepe effettuata non dal proprietario ma dal confinante. A tal uopo viene in gioco l'art. 896 del codice civile che autorizza il proprietario del fondo su cui si protendono i rami dell'albero del confinante a chiedere la recisione dei rami ma non a tagliarli direttamente. Il vicino, nella fattispecie, aveva provveduto a tanto senza alcuna autorizzazione e si era visto citare in giudizio dal proprietario della siepe per il ristoro dei danni patrimoniali subiti per il ripristino della medesima. La Corte di Appello, tuttavia, aveva riconosciuto il risarcimento del danno per ciò che atteneva alla riservatezza dell'attore essendo la potatura di notevole entità. La Corte ha cassato la sentenza impugnata anche per vizio di ultra o extra petizione (ossia il Giudice ha attribuito un bene non richiesto o diverso da quello richiesto) in quanto la parte attorea aveva domandato il solo risarcimento del danno patrimoniale relativo al ripristino della siepe.
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