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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news24/06/2014 Le spese del giudizio non possono essere addebitate in bilancio al condomino ricorrente Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 13885 del 18/06/2014 La Corte con la sentenza enunciata conferma l'orientamento secondo cui nelle liti tra condominio e condominio non trova applicazione l'art. 1132 del codice civile che contempla l'attribuzione delle spese processuali in caso di dissenso dalla deliberazione che promuove o resiste alla lite nei confronti del terzo nè l'articolo 1101 del codice civile, richiamato dall'art. 1139 c.c.. Quando si ha una controversia tra condomini, l'unità condominiale si scinde in parti contrapposte per cui il giudice, chiamato a decidere la controversia, liquiderà anche le spese processuali, ponendo a carico di una delle parti le spese processuali. In caso di condanna alle spese, le stesse rimarranno a carico del gruppo a cui sono state attribuite, e non potranno essere riverberate anche sul condomino ricorrente, a nulla rilevando che nel giudizio il gruppo sia stato rappresentato dall'amministratore.
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