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NEWS DA TELECONDOMINIO

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23/06/2014
Il gestore di una scala non può essere convenuto in giudizio per i singoli condomini
Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 13777 del 17/06/2014
Nella fattispecie il condominio aveva promosso un decreto ingiuntivo nei confronti del gruppo di condomini di una scala in persona dell'amministratore ovvero del gestore della scala medesima e non nei riguardi dei singoli condomini. La Corte rileva che in siffatta ipotesi manca il potere rappresentativo in quanto ai sensi dell'art. 1131 c.c. esulerebbe dalle attribuzioni dell'amministratore ogni questione sugli oneri di contribuzione in capo a ciascun condomino. L'amministratore può agire in giudizio per il recupero dei crediti condominiali ma non può essere convenuto in nome e per conto dei singoli condomini per oneri condominiali gravanti sui medesimi, cioè i suoi poteri rappresentativi sono solo attivi ma non anche passivi poiché, nella vicenda, si tratta di debiti inerenti i singoli condomini. L'amministratore, perciò, può solo esercitare la rappresentanza in ipotesi di carattere condominiale mentre ciò gli è inibito per la tutela dei diritti del singolo condomino a meno che quest'ultimo non gli conferisca una espressa procura. In conclusione l'amministratore o il gestore convenuto della scala in questi casi non ha la rappresentanza dei condomini e non può essere citato in giudizio, sicché l'azione processuale eventualmente introdotta non si sottrae ad una declaratoria di inammissibilità.

art. 1131 del codice civile:
1. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
2. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
3. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
4. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

 

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