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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news20/06/2014 La secchiata d'acqua contro il vicino costituisce reato anche se non lo investe Corte di Cassazione, III sez. penale, sentenza n.21753 del 28/05/2014 Nella fattispecie la Corte ha confermato la ritenuta susssitenza del reato, previsto e punito dall'art. 674 del codice penale, nella condotta materiale di un condomino che ha gettato una secchiata d'acqua nei confronti del vicino. La Corte ha ritenuto che il reato è configurato con la semplice attività materiale del prevenuto del versamento di materiale liquido direttamente per sua mano o con altro modo, essendo indifferente la circostanza che l'effetto non sia sia verificato, rilevando la sola potenzialità di offendere, imbrattare o molestare le persone (p.esempio getto d'acqua all'interno di un'abitazione utilizzando una pompa).
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