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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news19/06/2014 Per la revoca dell'amministratore è legittimato a contraddire solo l'amministratore Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n.23955 del 23/10/2013 La Corte ha dichiarato inammissibile in un giudizio avente ad oggetto la revoca dell'amministratore l'intervento ad adiuvandum del condominio poiché interessato a contraddire è solo l'amministratore. Quindi il condominio non può intervenire in adesione all'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente nel giudizio promosso per la revoca dell’amministratore per violazione del mandato. In tale ipotesi il condominio non è tenuto né ad autorizzare né a ratificare la resistenza in giudizio dell’amministratore medesimo trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste negli articoli 1130 e 1131 c.c..
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