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NEWS DA TELECONDOMINIO

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19/06/2014
Per la revoca dell'amministratore è legittimato a contraddire solo l'amministratore
Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n.23955 del 23/10/2013
La Corte ha dichiarato inammissibile in un giudizio avente ad oggetto la revoca dell'amministratore l'intervento ad adiuvandum del condominio poiché interessato a contraddire è solo l'amministratore. Quindi il condominio non può intervenire in adesione
all'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del
condomino ricorrente nel giudizio promosso per la revoca dell’amministratore per violazione del mandato. In tale ipotesi il condominio non è tenuto né ad autorizzare né a ratificare la resistenza in giudizio dell’amministratore medesimo trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste negli articoli 1130 e 1131 c.c..

 

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