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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news17/06/2014 Spese per la riparazione del lastrico e obbligato al risarcimento per infiltrazioni Corte di cassazione, II sez. civile, Ordinanza Interlocutoria n. 13526 del 13 giugno 2014 Rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla individuazione del responsabile del risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua nel caso in cui il Condominio risulti inerte rispetto ai lavori di manutenzione, pur in presenza di un consenso da parte del beneficiario del lastrico all'effettuazione dei lavori. L'accollo al beneficiario del lastrico, in ipotesi normali, è giustificato dall'usura del bene utilizzato ma nella citata ipotesi i danni dipenderebbero, non dal comportamento esclusivo del detto beneficiario, ma dall'inerzia del condominio. Tale situazione comporta anche problemi sotto il profilo della individuazione del legittimato in giudizio. Perché se si tratta di danni originati da beni vetusti o difettosi per vizi originari di progettazione o di esecuzione la legittimazione sarebbe riconducibile al condominio, ad eccezione del caso in cui tale situazione sia stata tollerata indebitamente dal singolo proprietario (in tal caso la legittimazione spetterebbe a quest'ultimo). La Corte sulla convinzione che i criteri di contribuzione fissati negli articoli 1123, 1125 e 1126 del codice civile, riguardino la sola ipotesi di riparto della contribuzione nella manutenzione derivante dall'utilità del bene (e non la ipotesi del danno a terzi) ha rimesso la questione al Primo presidente per eventuale assegnazione a Sezioni Unite.
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