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NEWS DA TELECONDOMINIO

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12/06/2014
La distanza legale tra le costruzioni si verifica al momento dell'ampliamento del fabbricato
Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 12220 del 30/05/2014
Soggiace al rispetto delle distanze tra i fabbricati anche l'ampliamento di un preesistente fabbricato per sagoma o sopraelevazione. Al riguardo la normativa da rispettare è sempre quella vigente al momento alla data di inizio della modifica; al riguardo non rileva la prevenzione e sono ugualmente obbligati al rispetto della nuova distanza sia il preveniente sia il prevenuto.
Infatti, anche se chi per prima ha costruito sul confine, decide di sopraelevare non può più rispettare il filo della sua precedente fabbrica, quando lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, imponga di osservare una determinata distanza, eccetto il caso che la normativa regolamentare comunale non consenta un’espressa eccezione in proposito (cfr. Cass. 17 giugno 1992 n. 7456).

 

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