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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news09/06/2014 I poteri dell'amministratore in tema di legittimazione nel giudizio Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 12220 del 30/05/2014 Di recente la Suprema Corte torna incidentalmente sulla questione della legittimazione in giudizio dell'amministratore, affermando come lo stesso possa agire in giudizio e proporre impugnazioni, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c., anche senza apposita autorizzazione (v. Cass. 16 luglio 2002 n. 10274). Quando, invece, la causa esorbita dai limiti suddetti l'amministratore per promuovere l'azione nei confronti dei singoli condomini o di terzi, deve produrre in giudizio copia del verbale assembleare dal quale risulti l'autorizzazione a promuovere la causa e la sua nomina di amministratore. L'amministratore del Condominio, quando convenuto, essendo tenuto a informare l'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, può sempre costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea. Tuttavia, in tale caso deve ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione (v. Cass. SS.UU. 6 agosto 2010 n. 18331; cfr. altresì Cass. 31 gennaio 2011 n. 2179).
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