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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news30/05/2014 I vizi relativi alle unità immobiliari private possono essere reclamati solo dai condomini Corte di cassazione, II sez.civile, sentenza 10855 del 16/05/2014 L'amministratore non ha legittimazione a diffidare il costruttore per i vizi relativi alle unità immobiliari private nè ad agire in giudizio. Tale legittimazione compete al preindicato solo per i vizi relative alle cose comuni (cfr. sentenza richiamata). Si evidenzia che per i vizi lievi riscontrati sull'opera, per ottenere la garanzia dall'appaltatore, la denuncia deve essere effettuata dal committente entro 60 giorni dalla scoperta con conseguente azione giudiziale da esperirsi entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.). Per i gravi difetti, invece, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente a condizione che sia effettuata denuncia da quest'ultimo entro un anno dalla scoperta mentre il diritto del committente ad agire giudizialmente nei confronti dell'appaltatore si prescrive in un anno dalla denunzia (articolo 1669 codice civile).
art.1669 codice civile: Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
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