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NEWS DA TELECONDOMINIO

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27/05/2014
Ammessa la notifica di un atto giudiziario al portiere ma non al condomino
Sempre ammessa la notificazione di atti giudiziari al condominio presso lo stabile condominiale a condizione, tuttavia, che vi siano locali destinati allo svolgimento di servizi comuni, come la portineria. In mancanza la notifica deve essere fatta all'amministratore presso il suo privato domicilio. Conseguentemente è valida la notifica fatta al portiere ma non al condomino rinvenuto presso lo stabile condominiale anche se il medesimo si è qualificato come incaricato alla ricezione (cfr. sentenza Cassazione n. 8274/2011).

 

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 News

27/03/2024
Il completo rifacimento della centrale termica non è una innovazione
"Il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi ...[Continua]
08/03/2024
Allontanamento del condomino dall'assemblea, deliberazione e conseguenze
il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari ...[Continua]
25/01/2022
L'apertura di un varco nel muro perimetrale e' illegittima se serve altro condominio
La Corte con la sentenza in calce indicata conferma l'orienamento giurisprudenziale secondo cui i muri ...[Continua]
24/05/2021
Le differenze tra amministratore nominato dall'assemblea e quello di nomina giudiziaria
La Corte con la sentenza sottoindicata si è occupata di enucleare le differenze tra amministratore nominato ...[Continua]
29/12/2020
La creazione essenziale di un secondo bagno esclude l'applicazione dell'art.889 c.c.
La Corte ha statuito con la sentenza in esame che "per quanto attiene la realizzazione del secondo bagno...(Gentile ...[Continua]