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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news21/05/2014 Vietata l'apertura di un vano comunicante tra due edifici distinti Corte di Cassazione, II sez. civ., sentenza n. 10606 del 15/05/2014 Non è possibile al condomino mettere in collegamento la propria unità immobiliare sita nell'edificio condominiale con altra distinta giacché in tale comportamento si ravvede un uso indebito della cosa comune e alterazione della destinazione del muro di recinzione. Inoltre tale attività potrebbe dar luogo alla costituzione di una servitù di passaggio a carico della proprietà condominiale. Questo in sintesi quanto motivato nella sentenza indicata.
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