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NEWS DA TELECONDOMINIO

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21/05/2014
Vietata l'apertura di un vano comunicante tra due edifici distinti
Corte di Cassazione, II sez. civ., sentenza n. 10606 del 15/05/2014
Non è possibile al condomino mettere in collegamento la propria unità immobiliare sita nell'edificio condominiale con altra distinta giacché in tale comportamento si ravvede un uso indebito della cosa comune e alterazione della destinazione del muro di recinzione. Inoltre tale attività potrebbe dar luogo alla costituzione di una servitù di passaggio a carico della proprietà condominiale. Questo in sintesi quanto motivato nella sentenza indicata.

 

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