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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news20/05/2014 Il partecipante all'assemblea non può eccepire la omessa convocazione di altri condomini Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 10338 del 13/05/2014 Per quanto concerne le impugnazioni delle delibere delle assemblee condominiali, la Corte di Cassazione conferma l'orientamento che l’omessa convocazione di un condomino costituisce causa di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni condominiali (cfr. Cass. sent. n. 17486 del 2006). Il diritto all' annullamento, secondo l'art. 1441 cod. civ., può essere invocato solo dal soggetto nel cui interesse è stabilito. Pertanto, il condomino, regolarmente convocato (ed anzi nella fattispecie partecipante all'assemblea) non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.
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