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NEWS DA TELECONDOMINIO

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20/05/2014
Il partecipante all'assemblea non può eccepire la omessa convocazione di altri condomini
Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 10338 del 13/05/2014
Per quanto concerne le impugnazioni delle delibere delle assemblee condominiali, la Corte di Cassazione conferma l'orientamento che l’omessa convocazione di un condomino costituisce causa di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni condominiali (cfr. Cass. sent. n. 17486 del 2006).
Il diritto all' annullamento, secondo l'art. 1441 cod. civ., può essere invocato solo dal soggetto nel cui interesse è stabilito. Pertanto, il condomino, regolarmente convocato (ed anzi nella fattispecie partecipante all'assemblea) non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.

 

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