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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news08/05/2014 Il condomino non può impugnare la sentenza per l'amministratore in determinati casi Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza n.9502 del 30/04/2014 Il condomino rimasto estraneo al giudizio di merito tra condominio e altro condomino non può impugnare per Cassazione la sentenza resa dalla Corte di Appello tra le indicate parti e pronunciata nei confronti delle medesime e, pertanto, il suo ricorso va dichiarato inammissibile. Questa in sintesi la decisione della Corte Suprema motivata sulla circostanza che il condomino non può attivarsi per intervenire nel giudizio avente ad oggetto la gestione di un servizio comune, come nella fattispecie, mentre tale facoltà non gli è preclusa quando si controverta in ordine al diritto pro quota del medesimo in ordine alle parti comuni, ovvero ad un diritto esclusivo sulla singola unità immobiliare o anche personale. Nella fattispecie, trattandosi di un giudizio relativo ad una delibera che disponeva una contribuzione in relazione alla gestione di un bene comune, la legittimazione all'impugnazione spettava solo all'amministratore.
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