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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news05/05/2014 Anagrafe condominiale: chiarimenti del Garante Privacy In merito ai dati che ogni condomino deve fornire al proprio amministratore, l'autorità ha chiarito che è in diritto dell'amministratore acquisire "le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.". L'amministratore,invece, non può richiedere copia della documentazione giustificativa della qualità del condomino(atti vendita, di locazione, etc.) in quanto esorbitante dai suoi poteri. L'autorità si è occupata anche delle informazioni relative alle "condizioni di sicurezza" della unità immobiliare affermando che " con l'entrata in vigore del "Decreto Destinazione Italia" i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio". (cfr. NEWSLETTER N. 387 del 23 aprile 2014 garanteprivacy.it)
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