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NEWS DA TELECONDOMINIO

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28/04/2014
Non obbligatorio il regolamento predisposto dal costruttore dopo la vendita
Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 8606 del 11/04/2014
La Corte di Cassazione recentemente è intervenuta sulla validità della clausola, inserita nell'atto di acquisto di unità immobiliare, di accettazione da parte del compratore del futuro regolamento di condominio predisposto dal costruttore. La nullità dichiarata al riguardo trova la sua giustificazione giuridica nella indeterminatezza dell'oggetto del mandato conferito in bianco. Quindi, la Cassazione conferma l'orientamento secondo cui il regolamento redatto successivamente alla stipula, seppur tale circostanza venga indicata in atto, potrà vincolare solo gli acquirenti degli immobili che hanno stipulato con il costruttore successivamente alla redazione del regolamento mentre per coloro che hanno stipulato in precedenza varrà solo se i medesimi vi presteranno adesione.

 

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