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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news17/04/2014 L'amministratore risponde dell'operato del terzo incaricato senza delega assembleare Corte di Cassazione, II Sez. Civile, Sentenza n. 8339 del 2014 Quando l'amministratore sostituisce sè stesso ad altri nell'esecuzione del proprio mandato (nella fattispecie per il pagamento di un debito), senza essere stato all'uopo autorizzato dall'assemblea, risponde in proprio dell'operato del terzo incaricato. Al riguardo a nulla rileva che l'attività di delega non autorizzata sia confrome a precedenti prassi conosciute dai condomini in quanto ciò non è sufficente ad esprimere la volontà del condominio. La Corte, inoltre, sancisce il principio di diritto secondo cui l'amministratore risponde dell'erogazione delle spese relative all'esercizio di servizi comuni, anche se sono prodotti da impianti comuni ad altri condominii e in assenza di nomina di amministratore della comunione.
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