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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news11/04/2014 Costituisce reato sporcare la proprietà sottostante annaffiando le piante Cassazione Penale, sentenza n. 15956 del 2014. La Corte di Cassazione ha sancito che l'atto di far cadere acqua e terriccio dal proprio balcone nella proprietà sottostante costituisce reato contravvenzionale e più precisamente configura il "getto pericolo di cose", previsto e punito dall'art. 674 del codice penale. Per la configurabilità del reato tuttavia è richiesto che l'attività molesta si protragga per un rilevante lasso di tempo. Art. 674 del codice penale Getto pericoloso di cose. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.
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