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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news12/03/2014 Art.1102 c.c. e rispetto delle distanze Cassazione Civile, Sez. II, 18.03.2010, n. 6546 Quando l'uso della cosa comune è avvenuto ai sensi dell'art. 1102 c.c., da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice, deve sempre ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue.Le norme sulle distanze infatti sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni ed anche in ipotesi di contrasto.
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