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NEWS DA TELECONDOMINIO

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28/02/2014
Art. 1120 codice civile: nuova formulazione
L'art. 1120 c.c., al comma 2, come novellato dalla L. 220/2012 di riforma del condominio, prevedeva che i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c., potevano disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, avevano ad oggetto il contenimento del consumo energetico degli edifici.
Tale previsione era stata soppressa con il decreto legge n. 145/2013, articolo 1, comma 9, lettera b, in vigore dal 24 dicembre 2013.
Nel periodo ante conversione del decreto legge 145, per la validità della delibera di assemblea relativa all'argomento, doveva aversi riguardo alla maggioranza indicata dall'articolo 26 della legge 10/91, ossia maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale.
Gli interventi dovevano essere individuati con una diagnosi energetica o documentati in seguito tramite un attestato di prestazione energetica (Ape).
Attualmente con la conversione del decreto legge 145 /2013 con la Legge 9/2014 redivive la vecchia formulazione dell'art. 1120 c.c., come novellato dalla Legge 220/2012, in quanto la lettera b) del punto 9) dell'art. 1 del d.l. 145/2013 è stata soppressa.

art. 1120 c.c.

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

 

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