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18/02/2014
Adozione e revisione delle tabelle millesimali: necessaria la sola maggioranza qualificata
Cassazione sentenza n. 3221 del 2014, Sez.II Civile
Una semplice delibera assembleare che regola in modo diverso i criteri di ripartizione dele spese generali non equivale ad un delibera di modifica dei millesimi. In ogni caso la delibera non deve essere approvata all'unanimità ma a maggioranza.Ciò perchè l'adozione delle tabelle millesimali, come la revisione delle medesime tabelle (anche in ipotesi di origine contrattuale) non hanno natura negoziale e non vanno effettuate all'unanimità ma con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 del codice civile, comma 2. Questo in sintesi il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe indicata che conferma l'orientamento a Sezioni Unite espresso con sentenza n.18477 del 9/8/2010.

 

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