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NEWS DA TELECONDOMINIO

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17/02/2014
La veranda nel condominio
La realizzazione di una veranda nel condominio non è agevole dal punto di vista amministrativo.
In primis, occorre riferirsi al regolamento di condominio al fine di verificare che la realizzazione non sia vietata.
Ove il regolamento nulla disponga, occorre premunirsi di autorizzazione di assemblea al fine di superare il vincolo del rispetto del decoro architettonico, sempre invocabile da ogni condomino, valutazione rimessa all'autorità giudicante.
Tuttavia è da tenere presente che l'assemblea dovrebbe deliberare all'unanimità e non con la maggioranza stabilita per le innovazioni (maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio).
Occhio anche al rispetto della distanza legale nei confronti delle proprietà degli altri condomini o di terzi quando la veranda sia esterna alla sagoma del fabbricato.
Occorre, poi, aver riguardo anche alla distanza ex art. 907 ove si voglia realizzare la veranda o parte di essa all'esterno della superficie coperta dal balcone soprastante al fine da non limitare la veduta appiombo del proprietario dell'unità soprastante (si pensi ad esempio al caso in cui la veranda sia realizzata su un terrazzo a livello su cui insista in verticale un'altra unità).
Non bisogna poi sottovalutare l'aspetto penalistico in quanto l'orientamento della Corte di Cassazione è consolidato nel senso di ritenere che la trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda è opera soggetta a permesso di costruire(cfr. per esempio sentenza n. 18507 11 maggio 2011). Perciò prima di proovedere all'esecuzione delle opere occorre munirsi delle autorizzazioni amministrative.

 

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