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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news13/02/2014 Amministratore di condominio e legittimazione nel giudizio L'amministratore di condominio può agire in giudizio per l'esecuzione di una delibera assembleare o per resistere all'impugnazione della medesima da parte del condomino anche senza autorizzazione specifica da parte dell'assemblea, in base al disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., trattandosi d controversie che rientrano nelle sue normali attribuzioni.
Sicché, in caso di soccombenza nel giudizio, il medesimo amministratore non deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell’assemblea per proporre le impugnazioni.
Quando, invece, l'amministratore si trova invece di fronte a giudizi che non rientrano nelle sue normali attribuzioni relative alle parti comuni è tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione.
Nel caso in cui ve ne fosse necessità l'amministratore potrà costituirsi anche prima dell'autorizzazione dell'assemblea ma in detto caso dovrà munirsi della "necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione".
Questo, in sintesi, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.1451 del 23/01/2014.
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