|
|
NEWS DA TELECONDOMINIO |
|
Torna alle news12/02/2014 Delibera di riparto impugnabile senza pregiudiziale revisione della tabella millesimale La Corte di Cassazione Sezione civile con sentenza n. 1451/2014 ha confermato il principio di diritto secondo cui ove un condomino impugni una delibera di assemblea sulla pretesa che violi i criteri legali di riparto o la propria quota millesimale, non v'è necessità per il medesimo di chiedere la revisione della tabella millesimale che può essere disposta solo con la deliberazione unanime dei condomini o per provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, poi, è valida la sola notifica all'amministratore, unico legittimato passivo, e, pertanto, non è necessario estendere il contraddittorio a tutti i i condomini.
|
|
|
|
|