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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news04/02/2014 Sempre possibile il distacco dal riscaldamento centralizzato a certe condizioni Il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. (da sentenza Corte di Cassazione n. 19893/2011). Ciò sussiste anche se il regolamento condominiale vieti il distacco poiché lo stesso è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell’ordinamento. Nella fattispecie l’ordinamento ha mostrato di privilegiare, al preminente fine d’interesse generale rappresentato dal risparmio energetico, la trasformazione dei detti impianti termici.
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