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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news31/01/2014 La presunzione di conoscenza di una lettera raccomandata da parte del destinatatrio Seconda la Corte Suprema di Cassazione, affinché possa ritenersi sussistente la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, occorre la prova che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata a mezzo posta, non consegnata per assenza del destinatario o di persona atta a riceverlo, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e precisamente nel momento in cui il portalettere annota nell’apposito registro il compimento di tutte le formalità prescritte per l’ipotesi di mancato rinvenimento del destinatario della raccomandata e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata né con la data di trasmissione della stessa. (da stralcio sentenza n. 1188 del 21/01/2014)
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