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NEWS DA TELECONDOMINIO

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30/01/2014
Annullabile la delibera di ripartizione in concreto tra i condomini delle spese in via provvisoria
La Corte di Cassazione con sentenza n. 1439 del 23.01.2014 ha sancito il seguente principio di diritto:
La delibera assunta nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ., relativa alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese condominiali, ove, in mancanza di tabelle millesimali del condominio, adotti un criterio provvisorio, deve considerarsi annullabile, non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto dell’art. 1123 cod. civ., e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137, ultimo comma, cod. civ..

 

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