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NEWS DA TELECONDOMINIO

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10/01/2014
Le novità introdotte dal decreto legge n. 145 del 23.12.2013
L’art.1 del decreto legge n. 145 del 23.12.2013, in vigore dal 24.12.2013, prevede al punto 9 tutte le modifiche in tema di condominio.
Così dispone:
“La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinati i requisiti necessari per esercitare l'attivita' di
formazione degli amministratori di condominio nonche' i criteri, i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione
iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «,
per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono
soppresse;
c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;
d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione
del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,
dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».

 

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