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NEWS DA TELECONDOMINIO

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09/01/2014
Violazione del regolamento di condominio: decreto legge 145/2013
L'art . 1 punto 9 lett. e) del d.l. 145 del 23 dicembre 2013, in vigore dal 24 dicembre 2013, dispone che " all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti:«L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».
Il tema è stato già trattato nella nostra new del 20-11-2013 di seguito riportata ( Con la Legge di riforma n. 220 del 2012 è stato modificato l’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile. L’articolo in parola novellato recita:” Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.”
La sanzione deve essere prevista da un regolamento o da una delibera condominiale che integra il regolamento medesimo. La irrogazione della sanzione spetterebbe, in mancanza di indicazione del soggetto accertatore nel regolamento di condominio, all'assemblea. Tuttavia, riteniamo che occorra avere riguardo al disposto del regolamento condominiale per verificare a chi è riconducibile il potere di accertamento della infrazione e della comminazione della multa al condomino. In ogni caso sarebbe preferibile una presa d’atto da parte dell’assemblea quand’anche provveda l’amministratore alla comminazione della “multa”.)
Riteniamo che su quanto detto nulla sia stato aggiunto dalla nuova norma a parte che la decisione assembleare può essere presa con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice sia in prima che in seconda convocazione.
Il condomino colpito dalla sanzione potrà opporsi alla comminazione della sanzione impugnando il verbale assembleare.
Cosa succede se il condomino non paga? Si potrà fare ricorso al decreto ingiuntivo?
Riteniamo che ciò non sia possibile in quanto l'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile fa riferimento alla riscossione dei «contributi» in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e quindi occorrerà procedere per le vie ordinarie.

 

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