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Torna alle news08/01/2014 Considerazioni in tema di protesto dell'amministratore di condominio che ha speso la sua qualità Il protesto dell'amministratore è stato già trattato nella new del 27/11/2013 (di seguito riportata in relazione alla sentenza emessa il 12 novembre 2013, n. 25371 dalla Corte di Cassazione) " il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto”.E' questo il principio dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato come i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell’art. 14 del r.d. n. 1736 del 1933, non solo l’esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma anche l’apposizione della sottoscrizione sul titolo con l’indicazione di tale qualità pur senza l’assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione in nome altrui. Ora se l'amministratore ha speso effettivamente la sua qualità per un assegno protestato ( tratto sul conto corrente del condominio) è ugualmente protestabile in proprio? Per l'assegno destinatari dell'atto di protesto sono, ex art. 62 l. ass., il trattario e il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti. Ora, nel caso venga levato protesto circa un assegno bancario nei confronti di una società a responsabilità limitata, il nominativo dell'amministratore della stessa non deve essere indicato nel protesto (Trib. Firenze 25.3.1997) Tuttavia la Suprema Corte ha difformemente affermato che è legittimo l'inserimento del nominativo del legale rappresentante nel registro informatico dei protesti, sul presupposto che la normativa non lo impone ma neppure lo esclude (Cass. 31.3.2008, n. 11049). Dunque, qualora il protesto attenga a titoli emessi da persona giuridica, nell'elenco dei protesti può essere inserita la denominazione della società ed eventualmente il nominativo del legale rappresentante, con l'espressa indicazione della relativa qualità. Perciò, mutuando da quanto detto in tema di s.r.l., si ritiene cha anche l'amministratore del condominio possa essere protestato unitamente all'ente di gestione in via principale.
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