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NEWS DA TELECONDOMINIO

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27/11/2013
Protesto amministratore condominio
“il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto”.E' questo il principio dalla Corte di Cassazione con sentenza emessa il 12 novembre 2013, n. 25371.

 

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