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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news15/11/2013 Condomino apparente Con la nuova legge di riforma (n. 220 del 2012), ai sensi dei numeri 6 e 7 dell’art. 1130 c.c., l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale .A tal uopo la legge di riforma prevede al punto 6 dell’articolo succitato che “Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore, acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”. Con la tenuta del registro di anagrafe condominiale dovrebbero sparire tutte le anomalie in materia di condomino apparente. Al riguardo la Cassazione Civile, sez. II (sent. n. 574 del 12.1.2011), ha ribadito che “in caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale”.
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