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NEWS DA TELECONDOMINIO

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06/11/2013
Solidarietà tra condomino subentrante e subentrato
La legge di riforma n. 220 del 2012 ha innovato l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile nella parte relativa alla tardata comunicazione all'amministratore da parte del condomino dell'avvenuto trasferimento dei diritti sull'unità immobiliare.
Infatti l'ultimo comma del citato articolo dispone che "Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto".
Rimane immutatala disciplina della solidarietà del subentrante col trasferente nel pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
A tal proposito occorre poi specificare che eventuali differenti accordi indicati nell'atto di trasferimento non sono opponibili al condominio.

 

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