|
|
NEWS DA TELECONDOMINIO |
|
Torna alle news07/11/2013 La morosità nel pagamento degli oneri condominiali L'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile disciplina il caso in cui il condomino si renda moroso nel pagamento degli oneri condominiali. Se le prestazioni di beni o servizi rese al condominio vengono saldate dal condominio, e si inquadrano nella previsione di un bilancio consuntivo o preventivo, l'amministratore potrà agire nei confronti del condomino direttamente. Su tal punto è chiaro il primo comma (prima parte) dell'articolo in parola " Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione". Se le prestazioni, invece, non vengono pagate al fornitore, l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi (seconda prevsione, 1° comma, art. 63 disp.att.c.c.). Tuttavia, il nuovo art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al 2° comma, recita:” I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.” Quindi le obbligazioni dei condomini risultano parziarie in prima battuta nel senso che il creditore non potrà agire se prima non avrà escusso preventivamente i condomini morosi, come indicati dall’amministratore. Se il creditore dimostra di aver fatto tutto il possibile per recuperare il credito ma non ha trovato soddisfacimento nei confronti dei condomini morosi, allora potrà rivolgersi per il pagamento anche ai condomini in regola con i pagamenti (riteniamo nei limiti delle rispettive quote).
RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 63 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
|
|
|
|
|