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NEWS DA TELECONDOMINIO

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31/10/2013
Le spese straordinarie sono da addebitare al venditore condomino
Con la sentenza n. 2.5.2013 n. 10235, la cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportare i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria. La delibera vincola a tanto il condomino venditore solo se i lavori straordinari siano effettivamente approvati definitivamente con piano di riparto dei corrispondenti oneri.

 

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 News

27/03/2024
Il completo rifacimento della centrale termica non è una innovazione
"Il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi ...[Continua]
08/03/2024
Allontanamento del condomino dall'assemblea, deliberazione e conseguenze
il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari ...[Continua]
25/01/2022
L'apertura di un varco nel muro perimetrale e' illegittima se serve altro condominio
La Corte con la sentenza in calce indicata conferma l'orienamento giurisprudenziale secondo cui i muri ...[Continua]
24/05/2021
Le differenze tra amministratore nominato dall'assemblea e quello di nomina giudiziaria
La Corte con la sentenza sottoindicata si è occupata di enucleare le differenze tra amministratore nominato ...[Continua]
29/12/2020
La creazione essenziale di un secondo bagno esclude l'applicazione dell'art.889 c.c.
La Corte ha statuito con la sentenza in esame che "per quanto attiene la realizzazione del secondo bagno...(Gentile ...[Continua]