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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news30/10/2013 Il sistema di videosorveglianza condominiale Il nuovo art. 1122-ter del codice civile consente l’installazione del sistema di videosorveglianza con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. ossia con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentano i 501 millesimi. Il garante della Privacy si è preoccupato di disciplinare le modalità di utilizzazione e ha distinto tra sistema installato dal privato e dal condominio. Nel primo caso, il sistema installato a beneficio della propria porta non soggiace ad alcuna limitazione mentre nel secondo caso ci sono alcune prescrizioni da osservare Innanzitutto vi l’obbligo di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate
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