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04/07/2017
Alienante unità immobiliare: obblighi per i costi di manutenzione straordinaria insorti
Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., ordinanza n. 15547 del 22/06/2017
La Corte conferma il principio di diritto secondo cui, se l'alienante della unità immobiliare perde la qualità di condomino, non essendo più legittimato a partecipare alle assemblee, non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi
condominiali.
Detta norma, infatti , può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 2, 09/09/2008, n. 23345).
Tuttavia poichè obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio è chi era condomino al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti lavori e relativa ripartizione dei costi, se non v'è possibilità dopo la vendita della unità di far ricorso al procedimento in parola, l'alienante non perde, però, la qualità di debitore del condominio.
Sicchè il credito vantato nei suoi confronti è sempre azionabile in sede di cognizione o di ingiunzione ordinaria di pagamento.
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