|
|
NEWS DA TELECONDOMINIO |
|
Torna alle news03/05/2017 Lo stato di riparto delle spese non è condizione per l'emissione del decreto ingiuntivo Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 10621 del 28/04/2017 L'approvazione dello stato di riparto delle spese non è condizione per l'esercizio dell'azione di recupero da parte dell'amministratore che, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 del codice civile, ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell'assemblea. Pertanto, il solo verbale assembleare con la elencazione delle spese necessarie ovvero la delibera di approvazione del preventivo costituiscono prova scritta idonea per ottenere il decreto ingiuntivo. L'esistenza dello stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea, invece, ha solo valore dichiarativo e non costitutivo del relativo credito del condominio e rileva soltanto in ordine alla fondatezza della domanda con riferimento all'onere probatorio a suo carico (cfr. Cass. 2452/1994) nonché per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 63 disp. attuazioni c.c. (cfr. Cass. 15017/2000). Questo in sintesi quanto riportato dalla sentenza in oggetto. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
|
|
|
|
|