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30/03/2017
Il condominio minimo e le conseguenze della mancanza di decisione unanime
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n.7929 del 28/03/2017
La Corte con la sentenza in esame conferma il principio di diritto secondo cui, nel condominio formato da due partecipanti con diritti di comproprietà sui beni comuni in misura paritaria (cd. condominio minimo) ,le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano solo nell'ipotesi in cui l'assemblea si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione unanime ossia da parte di entrambi).
In mancanza (in caso di assenza di uno dei condomini o di decisione unanime), la Corte sottolinea che non resta altro al condomino di esperire il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 cc.

art. 1105 c.c.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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