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31/01/2017
Se la delibera condominaile non è di mera esecuzione di una precedente: maggioranza
Corte di Cassazione, II Sez. Civ. sentenza n. 1653 del 23-01-2017
Se la delibera assunta dall'assemblea non è di mera attuazione ed esecuzione di una precedente ma di vera e propria approvazione di proposta di spesa straordinaria per lavori di rifacimento del tetto dell'edificio condominiale, è necessaria la maggioranza degli intervenuti che rappresentano la metà del valore dell'edificio ex art. 1136, II e IV comma, del codice civile.
Ciò quanto sancito dalla Corte con la sentenza in esame.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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