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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news25/10/2013 Supercondomini con più di 60 condomini Con un numero pari o inferiore a 60 condomini, nelle assemblea dei supercondomini vige incontrastata la figura del condomino. La nuova normativa prevede (art.1117-) specificamente cosa si considerino supercondomini:tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 Quando i partecipanti sono complessivamente piu' di sessanta, per l’assemblea che attiene alla gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell'amministratore, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante . Cosa succede in mancanza? Ciascun partecipante puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorita' giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti gia' nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorita' giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Questo è quello che prevede l’art. 67 terzo comma delle disposizioni di attuazione del codice civile.
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