• >
User
Password
 
  Non ricordo la password

NEWS DA TELECONDOMINIO

Torna alle news
13/01/2017
La notifica dell'atto giudiziario all'amministratore con le regole fissate per le persone fisiche
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Ord. n. 27352 del 29-12-2016
Secondo La Corte la notifica dell'atto giudiziario va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche.
L'atto può essere consegnato anche ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario; ciò, però, soltanto nei luoghi in cui ciò è previsto dagli art. 139 e seguenti del codice di procedura civile e perciò anche presso lo stabile condominiale, ma soltanto nell'ipotesi in cui esistano locali, come può essere la portineria, ovvero destinati all'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (cfr. Cass. 977/2000).
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

User
Password
 
  Non ricordo la password
 

 News

27/03/2024
Il completo rifacimento della centrale termica non è una innovazione
"Il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi ...[Continua]
08/03/2024
Allontanamento del condomino dall'assemblea, deliberazione e conseguenze
il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari ...[Continua]
25/01/2022
L'apertura di un varco nel muro perimetrale e' illegittima se serve altro condominio
La Corte con la sentenza in calce indicata conferma l'orienamento giurisprudenziale secondo cui i muri ...[Continua]
24/05/2021
Le differenze tra amministratore nominato dall'assemblea e quello di nomina giudiziaria
La Corte con la sentenza sottoindicata si è occupata di enucleare le differenze tra amministratore nominato ...[Continua]
29/12/2020
La creazione essenziale di un secondo bagno esclude l'applicazione dell'art.889 c.c.
La Corte ha statuito con la sentenza in esame che "per quanto attiene la realizzazione del secondo bagno...(Gentile ...[Continua]