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NEWS DA TELECONDOMINIO

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24/10/2013
Usufruttuario e nudo proprietario
La nuova formulazione dell’art 67 (6°, 7° e 8° comma) dip. Att. Cod. civile regola e chiarisce la posizione nel condominio tra usufruttuario e nudo proprietario di unità immobiliari.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice (rifiuto del proprietario alle riparazioni) ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 (miglioramenti) e 986 del codice (addizioni). In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

 

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