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Torna alle news04/01/2017 Deve sempre essere assicurato il pari uso del sottosuolo destinato a parcheggio Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 24959 del 06-12-2016 La Corte ha statuito che la costruzione nel sottosuolo del parcheggio asservito agli alloggi dei soli condomini che si sono accollati l'onere della costruzione, non impedisce agli altri condomini rimasti dissenzienti di fare altrettanto in futuro. Infatti, se da una parte i dissenzienti sono tenuti a rispettare la sottrazione dell'uso dell'area comune per la realizzazione dei parcheggi, poiché il l'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, fa salvo il contenuto degli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile, detta sottrazione è consentita solo se è garantita di fatto anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale delle proprie unità immobiliari. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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