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02/01/2017
La nuova delibera condominiale comporta la cessazione della materia del contendere
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 24957 del 06-12-2016
La Corte con la sentenza in esame conferma che la disposizione dell'art. 2377 c.c., sebbene dettata in tema di società per azioni e secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non può essere pronunciato se la deliberazione impugnata viene sostituita con altra conforme alla legge e all'atto costitutivo, è applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ove venga contestata una delibera assembleare sul presupposto dell'adozione di un erroneo criterio di ripartizione delle spesa, la sostituzione di detta delibera con altra(che adottando un nuovo criterio di riparto della spesa elimini ogni contrasto tra le parti) comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 11961/2004).
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