• >
User
Password
 
  Non ricordo la password

NEWS DA TELECONDOMINIO

Torna alle news
13/12/2016
Alcuni principi in tema di impugnativa di delibere assembleari
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 23903 del 23/11/2016
La Corte, con la sentenza in oggetto, conferma gli orientamenti giurisprudenziali seguenti:
1)La presenza del condomino in assemblea, a cui è stato omesso l'avviso di convocazione, vale a sanare la relativa irregolarità.
2)Il condomino regolarmente convocato non può mai impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino.
3)Il condomino dissenziente nel merito non può mai impugnare una delibera per omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

User
Password
 
  Non ricordo la password
 

 News

27/03/2024
Il completo rifacimento della centrale termica non è una innovazione
"Il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi ...[Continua]
08/03/2024
Allontanamento del condomino dall'assemblea, deliberazione e conseguenze
il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari ...[Continua]
25/01/2022
L'apertura di un varco nel muro perimetrale e' illegittima se serve altro condominio
La Corte con la sentenza in calce indicata conferma l'orienamento giurisprudenziale secondo cui i muri ...[Continua]
24/05/2021
Le differenze tra amministratore nominato dall'assemblea e quello di nomina giudiziaria
La Corte con la sentenza sottoindicata si è occupata di enucleare le differenze tra amministratore nominato ...[Continua]
29/12/2020
La creazione essenziale di un secondo bagno esclude l'applicazione dell'art.889 c.c.
La Corte ha statuito con la sentenza in esame che "per quanto attiene la realizzazione del secondo bagno...(Gentile ...[Continua]