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NEWS DA TELECONDOMINIO

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23/10/2013
La targhetta di amministrazione
L'art. 1129 del codice civile, ai commi 5° e 6° recita:"Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore."
Pertanto, gli amministratori sono obbligati ad esporre i propri recapiti nei luoghi indicati.
Non sembrano esservi, tuttavia, delle sanzioni in caso di omissione.
Da tenere presente che molti comuni stanno emanando ordinanze che obbligano gli amministratori all'affissione di quanto prescritto dall'art.1229 e ciò anche indipendentemente dall'entrata in vigore della legge di riforma condominio.
Telecondominio ha predisposto per i suoi aderenti una targhetta tipo compilabile.

 

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