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Torna alle news02/12/2016 Quando l'appaltatore è responsabile degli errori di progettazione Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 23665 del 21-11-2016 La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, conferma il principio di diritto secondo cui l'appaltatore, nell'eseguire un progetto predisposto dal committente, è sempre responsabile verso quest'ultimo per i vizi dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto in caso di mancato volontario o colposo rilievo degli stessi. L'appaltatore è, invece, liberato da ogni responsabilità ove provi di aver manifestato il proprio dissenso ma di essere stato indotto a eseguire il progetto a causa delle insistenze del committente e a rischio del medesimo (cfr. Cass. n. 5099/1995). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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