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Torna alle news29/11/2016 Riserva del bene potenzialmente comune negli atti di compravendita degli immobili Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 23257 del 15-11-2016 Ove l'unico proprietario dello stabile alieni alcune unità immobiliari si determina la costituzione del condominio cosicché si applica la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti del fabbricato che siano destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali, a meno che non risulti una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri (cfr. sent. n. 267662014). Pertanto, dovrà farsi riferimento al titolo della prima vendita per verificare se la proprietà di un bene potenzialmente comune risulti riservata ad uno solo dei contraenti. Ciò quanto sancito dalla Corte anche con la sentenza in oggetto. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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