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Torna alle news18/11/2016 Legittimazione ad agire dell'amministratore di condominio in incombenze proprie Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 22582 del 07-11-2016 Poiché l'amministratore di condominio è tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130 del codice civile è legittimato attivamente e passivamente in ordine al giudizio avente ad oggetto la lamentata sua violazione. Pertanto, tale attività potrà essere svolta dall'amministratore senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, 2 comma, del codice civile, poiché attività non esorbitante dalle incombenze sue proprie (cfr. Cass. sent. n. 21841/2010). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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