• >
User
Password
 
  Non ricordo la password

NEWS DA TELECONDOMINIO

Torna alle news
18/11/2016
Legittimazione ad agire dell'amministratore di condominio in incombenze proprie
Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 22582 del 07-11-2016
Poiché l'amministratore di condominio è tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130 del codice civile è legittimato attivamente e passivamente in ordine al giudizio avente ad oggetto la lamentata sua violazione.
Pertanto, tale attività potrà essere svolta dall'amministratore senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, 2 comma, del codice civile, poiché attività non esorbitante dalle incombenze sue proprie (cfr. Cass. sent. n. 21841/2010).
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

User
Password
 
  Non ricordo la password
 

 News

27/03/2024
Il completo rifacimento della centrale termica non è una innovazione
"Il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi ...[Continua]
08/03/2024
Allontanamento del condomino dall'assemblea, deliberazione e conseguenze
il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari ...[Continua]
25/01/2022
L'apertura di un varco nel muro perimetrale e' illegittima se serve altro condominio
La Corte con la sentenza in calce indicata conferma l'orienamento giurisprudenziale secondo cui i muri ...[Continua]
24/05/2021
Le differenze tra amministratore nominato dall'assemblea e quello di nomina giudiziaria
La Corte con la sentenza sottoindicata si è occupata di enucleare le differenze tra amministratore nominato ...[Continua]
29/12/2020
La creazione essenziale di un secondo bagno esclude l'applicazione dell'art.889 c.c.
La Corte ha statuito con la sentenza in esame che "per quanto attiene la realizzazione del secondo bagno...(Gentile ...[Continua]